Croce Azzurra Ossi


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Statuto

STATUTO



Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Vittoria - Ossi



STATUTO


Articolo 1

E' costituita con sede in Ossi una Associazione di Pubblica Assistenza denominata CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA.


Articolo 2

La Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.


Articolo 3

La Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA è aconfessionale ed apartitica ed opera in assenza di fini di lucro, e fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell’11.8.1991 N. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.


Articolo 4

La Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Vittoria informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
1) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

2) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali secondo i valori della solidarietà;

3) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

4) contribuire ai principi della mutualità;

5) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione;

6) collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

7) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull’handicap ed altre iniziative atte comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

8) collaborare con enti pubblici o privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.


Articolo 5

I suoi obiettivi sono:
1) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

2) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

3) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

4) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in condizioni di difficoltà anche temporanee;

5) organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

6) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

7) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

8) promuovere iniziative di informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

9) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;

10) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire la migliore qualità della vita;

11) organizzare la formazione del volontariato;

12) momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

13) organizzare i servizi di mutualità.



Articolo 6

Sono soci della Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che si impegnino a sottoscrivere la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Possono essere altresì soci i cittadini minori di 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno d'età. In questo caso godranno di tutti i diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti:
un apposito regolamento, proposto dai soci minori dei 18 anni ed approvato dall'Assemblea sociale, determinerà i modi di partecipazione di questi ultimi alla vita associativa prevedendo autonome forme organizzative nell'ambito della struttura dell'Associazione.



Articolo 7

I diritti dei soci sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 6;

c) chiedere la convocazione della Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi del presente Statuto.


Articolo 8

I doveri dei soci sono:
a) rispettare le norme del presento Statuto ed i deliberati degli organi associativi;

b) compiere atti che danneggino gl'interessi e l'immagine della Associazione.



Articolo 9

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA.



Articolo 10

La qualità di Socio si perde:
a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per espulsione.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9.
Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibili il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione.



Articolo 11

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate della Associazione sono costituite da:
a) le quote sociali;

b) dai corrispettivi per le prestazioni effettuate;

c) contributi di enti pubblici e privati;

d) da oblazioni e da ogni altra entrata che, a qualsiasi titolo, pervenga alla Associazione.



Articolo 12

Il patrimonio della Pubblica Assistenza CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;

b) da titoli pubblici e privati;

c) da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.



Articolo 13

Gli organi della Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) Il Collegio dei Probiviri.


Articolo 14

L'assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno per gli adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.



Articolo 15

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi. Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano parità di consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.



Articolo 16


L’Assemblea del Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilita per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell'Assemblea dei soci sono pubbliche; è tuttavia facoltà del Presidente della stessa consentire ai non soci di prendere la parola.



Articolo 17

In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.


Articolo 18


I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre e quello preventivo;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c) approvare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d) determinare le linee programmatiche dell’Associazione;

e) approvare il regolamento di cui al precedente art. 6 ultimo coma;

f) approvare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione informandoli alla natura partecipativa della stessa;

g) approvare il regolamento generale dell'Associazione informandolo alla natura partecipativa della stessa;

h) approvare, su proposta dei medesimi, il regolamento del soci che svolgono attività volontaria;

i) deliberare le modifiche dello Statuto;

l) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Le riunioni dell'Assemblea per gli adempimenti di sua competenza si svolgono entro il trentuno (31) marzo di ogni anno.



Articolo 19


Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, che sono pubbliche, sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti entro dieci (10) giorni dalla data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nel locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.


Articolo 20


I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.18;

b) eseguire e deliberati dell'Assemblea;

c)adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione della Associazione;

d) stipulare contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 10.



Articolo 21

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esso partecipi la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni col metodo del voto palese, salvo quando si tratti di singole persone o delle elezioni delle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.


Articolo 22


Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, un Tesoriere ed un Direttore Tecnico.

Articolo 23

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
Se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive
.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dall'Associazione e riscuote somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare, in parte o interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.


Articolo 24

I compiti del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Tecnico sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.




Articolo 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica tre anni. Nella prima riunione dopo la nomina da parte della Assemblea, il Collegio del Revisori del Conti elegge nel proprio seno il Presidente.




Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione.
Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare alla Assemblea dei Soci.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori del Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.




Articolo 27

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi a da due supplenti e dura in carica tre anni. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.



Articolo 28


Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 10.
Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e fra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare in apposito libro.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.



Articolo 29


Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla surroga di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.



Articolo 30

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 10 lettere B) e C) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprio ragioni difensive.
I provvedimenti di cui all'Art.10 lettere B) e C) sono esecutivi dal momento della notifica.


Articolo 31

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che sia informato a criteri partecipativi.




Articolo 32

I regolamenti associativi determinano la percentuale consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo. E’ comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo con rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.




Articolo 33

In caso di scioglimento il patrimonio della Associazione sarà affidato ad altre organizzazioni di volontariato che lo destinerà ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata .




Articolo 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.


F.to MARIO PITZORNO notaro

Registrato a Sassari addì 18 dicembre 1996



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